Non basta per escludere il diritto all’assegno divorzile che lo stato di indigenza venga provocato volontariamente.
Ciò in quanto bisogna esaminare la realtà oggettiva ed i presupposti di cui all’art. 9 della legge 898/70 nell’interpretazione attuale della Cassazione, considerando se, tenuto conto di tutte le circostanze, la situazione creatasi escluda o meno che la donna possa procacciarsi un adeguato reddito.
Diversamente, ovvero se per l’età o per le condizioni personali tale possibilità non sussiste, e quindi la stessa si trovi in una posizione di impossibilità oggettiva di procacciarsi un reddito adeguato, l’assegno divorzile verrà concesso.