Il fatto di aver ricostituito una nuova famiglia fa perdere alla donna il diritto di continuare a percepire l’assegno divorzile.
Tale principio, confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, va applicato anche in ipotesi in cui viene instaurata una stabile famiglia di fatto con un nuovo compagno caratterizzata dalla stabilità tra la coppia, dal trascorrere le vacanze insieme, dal condividerne i progetti di vita, dal fermarsi a pernottare nella casa del nuovo compagno di cui la donna possiede le chiavi con assiduità, di rivestire cariche sociali nelle Società riconducibili a quest’ultimo, apparendo irrilevante che la convivenza sotto lo stesso tetto non sia continuativa.
Tale circostanza è insufficiente a scalfire la prova dell’esistenza della convivenza more uxorio e non va confuso il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio nell’accezione di libera formazione di nuovo progetto di vita costante, stabile e continuativo fra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere assegno divorzile.