Di norma l’allontanamento dalla casa costituisce di per sé motivo di addebito della separazione ex art. 146 c.c. e dà diritto all’altro coniuge di sospendere l’assistenza morale e materiale.
Perché ciò avvenga tuttavia è necessaria la mancanza di una giusta causa dell’allontanamento, il rifiuto del coniuge allontanatosi di tornare e la mancanza della domanda di separazione o annullamento del matrimonio presentata dal coniuge che ha lasciato la casa.