SENTENZE
Cassazione n. 4757 del 26 febbraio 2010
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale ), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.