Il minore ha diritto a conservare i rapporti con il nonno indipendentemente dai contrasti che sussistono con i genitori

Con l’entrata in vigore della legge n° 54/2006 in tema di affidamento condiviso, veniva modificato l’art. 155 del Codice Civile (norme poi trasfuse negli art.li 337 bis e seguenti c.c.) prevedendosi per la prima volta il diritto dei minori, figli di coniugi separati, ovvero nati al di fuori del matrimonio, di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, attribuendo un diritto precedentemente non tutelato.


L’intenzione della norma all’entrata in vigore della legge era quella, non tanto del riconoscimento di un diritto esercitabile processualmente dai nonni, bensì più che altro di introdurre un principio generale che era stato già recepito dalla giurisprudenza anche della Cassazione, chiarendo che pur non potendo i nonni intervenire in giudizio, tuttavia essi godevano di un diritto di frequentazione, a tutela soprattutto dell’interesse dei minori.
Le norme sono state poi riprese dalla riforma contenuta nel Decreto Legislativo 28/12/2013 n° 154 che aggiungeva al Codice Civile l’art. 317 bis ed in tema di tutela dei figli nella crisi di tutela dei figli nella crisi dei rapporti fra i genitori l’art. 337 ter c.c.
La Cassazione è intervenuta in numerose occasioni, anche di recente sul cosiddetto diritto dei nonni interpretando sul piano pratico il principio di diritto che così statuisce “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito tale diritto può ricorrere al Giudice nel luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei all’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336 II comma c.c. (pronuncia del Tribunale in Camera di Consiglio).”  

IL DIRITTO DEI NONNI SECONDO LA CASSAZIONE
Con la recente decisione n° 21895 depositata l’11/07/2022 la Suprema Corte ha sostanzialmente reiterato il principio per cui, ciò che bisogna valutare, non è l’interesse dei nonni, ma l’interesse del minore.
La questione nasceva da una decisione del Tribunale dei Minori che nonostante sussistesse un contrasto enorme tra il nonno paterno ed i genitori, riteneva irrilevante tale circostanza, statuendo che il nonno paterno potesse vedere il nipote almeno una volta alla settimana per due ore pomeridiane.
Il giudice di merito aveva dato atto della rilevante conflittualità esistente fra il nonno ed i genitori, tuttavia aveva ritenuto che il nonno della minore appariva una persona estremamente perbene e per la sua carriera svoltasi fra gli ufficiali dei Carabinieri, era sicuramente in grado di trasmettere alla bambina valori di legalità.
Inoltre contro la presunzione di idoneità dell’ascendete art. 317 c.p.c. nessun argomento contrario aveva portato la madre.
La madre si rivolgeva alla Corte suprema contrastando il diritto del nonno di frequentare la bambina, rilevando che la Corte d’Appello aveva valorizzato la sola componente soggettiva del nonno senza vagliare la riconosciuta elevatissima conflittualità.

La Corte di Cassazione viceversa reiterava il principio già statuito in altre sentenze secondo la quale il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni previsto dall’art. 317 c.c. non ha un carattere incondizionato, nel senso che non è dovuto ope legis, essendo il giudizio subordinato ad una valutazione oggettiva mirata al bersaglio del solo interesse del minore, ovverosia della realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del nipote.
Rilevava in sostanza la Corte che l’elevatissima conflittualità, pur essendo indiscussa, non poteva costituire una ragione ostativa alla frequentazione del nonno paterno, non potendosi considerare tale conflittualità esistente con la madre della minore come impedimento al diritto della minore di frequentare il nonno paterno.

LA FREQUENTAZIONE DEI NONNI
Va comunque ricordato sotto tale profilo che l’attuale disciplina non ha assolutamente modificato quello che era il divieto processuale per i nonni di poter agire ed intervenire nel processo tra i genitori.
Infatti anche attualmente costoro non possono assolutamente inserirsi nei procedimenti di separazione, di divorzio o a tutela dei figli nati fuori dal matrimonio tantomeno con una domanda finalizzata a far valere esclusivamente i loro diritti.
Dunque l’azione dovrà essere proposta autonomamente avanti al Tribunale dei Minorenni a meno che non sia lo stesso genitore, che nella causa nei confronti dell’altro, rivendichi altresì l’esercizio al diritto di visita in favore degli ascendenti, fermo restando però anche in tal caso che la legittimazione spetterà al genitore e mai al nonno.
D’altra parte la possibilità di far valere i diritti degli ascendenti appare anche legittima sotto un profilo sostanziale, laddove gli art.li 148 c.c. e 316 bis c.c. stabiliscono che i coniugi devono adempiere all’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, ma se essi non hanno mezzi sufficienti, debbono intervenire gli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Del resto i nonni, oltre ad essere coinvolti sotto il profilo affettivo, hanno il dovere dal punto di vista patrimoniale, in taluni casi, del mantenimento dei nipoti.
Infatti l’art. 316 bis c.c. prevede espressamente che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere al loro dovere.

Perché però scatti tale obbligo, va detto per inciso, che ci si deve trovare di fronte ad una impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori.
È infatti a carico di questi ultimi dare prova di non avere la possibilità reale di sostenere materialmente ed economicamente le spese essenziali per i propri figli e ciò senza colpa.
I genitori dunque, dovranno altresì dimostrare di aver fatto il possibile per reperire un lavoro o comunque fonti di reddito adeguate.
Di contro, se uno solo dei genitori non adempia, l’altro è tenuto a provvedere per intero con le proprie risorse, agendo esecutivamente nei confronti dell’obbligato.
Solo se, nonostante tale tentativo, non sia possibile recuperare il dovuto, ci si potrà rivolgere, in via sussidiaria agli ascendenti.

IL DIRITTO DEI NIPOTI AD ADEGUATI RAPPORTI CON I NONNI
In sostanza e conclusivamente non sussiste una tutela autonoma relativamente al diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, quanto un diritto dei nipoti a mantenere rapporti con i nonni, allorché la mancanza di rapporti con gli ascendenti in concreto risulti pregiudizievole per i minori.
Nel merito comunque sono ravvisabili sentenze anche ampiamente difformi tra loro.
Per esempio in senso opposto alla decisione sopra riportata della Corte Suprema, si è espresso il Tribunale dei Minorenni di Venezia che con decreto del 07/11/2016 non accoglieva la domanda proposta dai nonni materni di una bambina i quali si rivolgevano al Tribunale richiedendo che venisse loro riconosciuto il diritto di mantenere rapporti significativi per evitare che la stessa venisse coinvolta nei cattivi rapporti tra il genitore e gli ascendenti.
In sostanza rilevava il Tribunale che la frequentazione dei nonni potesse esercitarsi direttamente allorché la bambina si trovava presso la mamma senza attribuire un autonomo esercizio di visita e cioè dei giorni prestabiliti in favore dei nonni da aggiungersi a quelli relativi alla frequentazione paterna.
Sullo stesso solco si è mossa la giurisprudenza anche della Cassazione in alcune pronunce specifiche.

Il diritto dei nipoti a frequentare i minori comunque trova un limite allorché da tale rapporto ne derivi un turbamento o uno squilibrio affettivo, ovvero allorché vi sia un rifiuto consapevole e maturo da parte del minore.
Spesso, permettendo la frequentazione dei nonni, si finiva con l’esporre il minore alle liti ed ai conflitti fra i due gruppi famigliari creando, anziché un clima di serenità, un aumento della conflittualità, dell’incertezza e dell’insicurezza del minore, combattuto far le opposte fazioni ed animato dal desiderio di non deludere né l’uno né l’altra.

I DIRITTI DEGLI ZII
Va infine ricordato che mentre l’art. 317 bis c.c. prevede e tutela il minore nel rapporto con gli ascendenti, espressamente l’art. 337 ter c.c. statuisce il diritto del minore “…di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Dunque anche gli zii rientrano in questa tutela in favore del minore anche perché fra l’altro anch’essi, ai sensi degli art.li 157 c.c., 148 c.c. e 316 bis c.c. sono tenuti, in caso di incapacità dei genitori, allorché questi non abbiano mezzi sufficienti, a concorrere con gli altri ascendenti in ordine di prossimità per fornire ai genitori stessi tutti i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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