La violazione di tale obbligo comporta ora, secondo la Corte, la remissione della causa al giudice di I grado che dovrà provvedere in tal senso.
Violazione dei doveri ed abuso dei poteri
I genitori sono tenuti a far fronte ai doveri a loro afferenti e connessi con la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, proteggendoli, assicurando loro una serena crescita ed esercitando la responsabilità genitoriale di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, dovendo peraltro adempire a tutti gli obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità patrimoniale ed economica.
In tutte quelle situazioni viceversa nei quali i genitori non esercitino i doveri a loro afferenti oppure abusino dei poteri statuiti dalla legge pregiudicando l’interesse e le legittime aspettative della prole, la legge nei casi più gravi, prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale.
Ciò si verifica quando un genitore viola o trascura i doveri ad esso inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli.
In tal caso la normativa ex art.li 330 e 333 c.c. graduando i provvedimenti negativi dispone che il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore e comunque può assumere quei provvedimenti che appaiano più convenienti nel caso concreto.
Allorché sussista una situazione di pregiudizio inerente l’ambito familiare ove vive il minore, nasce l’esigenza di una pronuncia da parte del giudice con un provvedimento protettivo a tutela dei figli in modo da sottrarli a situazioni di conflittualità familiare di rilevante entità.
Il Tribunale dei Minorenni competente pronuncerà la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di colui che violi o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, recando grave pregiudizio nei confronti della prole (ex art. 330 c.c.).
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti più opportuni ex art. 333 c.c. allorché la situazione non sia tale da comportare la decadenza della responsabilità genitoriale.
L’azione nei casi meno gravi contemplata nell’art. 333 c.c. può essere esercitata anche dal giudice ordinario in luogo del Tribunale dei Minorenni, allorché penda giudizio fra i genitori di separazione, di divorzio o a tutela dei figli nella crisi della convivenza.
AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Per comprendere la gravità del provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale va ricordato che l’istituto della responsabilità genitoriale è andato a sostituire la vecchia potestà genitoriale ed è stato introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013. La normativa è regolamentata ed inserita nel Codice Civile negli artt. 316 e seguenti con i quali vengono specificati i rapporti fra i genitori ed i figli e viene regolamentato l’esercizio dei diritti e doveri nei confronti di questi ultimi.
La responsabilità genitoriale si concretizza ex art. 320 c.c. nella rappresentanza dei figli e nell’amministrazione degli interessi della prole suddividendo il Codice le decisioni relative agli atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione.
La responsabilità genitoriale è strettamente connessa all’istituto dell’affidamento.
Infatti è evidente che, se la custodia dei figli minori viene attribuita ad uno solo dei genitori, sarebbe assurdo che le decisioni ordinarie e straordinarie rimanessero attribuite ad entrambi.
In tal senso ad evitare equivoci il comma 3 dell’art. 337 quater c.c. stabilisce espressamente che in caso di affidamento attribuito ad un solo genitore, la responsabilità genitoriale verrà attribuita totalmente a questi con il solo limite di rispettare comunque le condizioni determinate dal magistrato.
Residuano a favore dell’altro soltanto le decisioni di maggiore interesse per i figli che dovranno essere assunte da entrambi, salvo che il magistrato attribuisca la responsabilità genitoriale anche per le decisioni di straordinaria amministrazione all’unico genitore affidatario.
Si tratta di situazioni gravi la cui istruttoria è di competenza esclusiva del Tribunale dei Minorenni (se però pende processo di separazione, divorzio o affidamento dei figli naturali ex art. 38 disp. att. c.c., i provvedimenti di cui all’art. 333 c.c. spettano al giudice del processo in corso avanti al Tribunale ordinario).
Sono due istituti che incidono pesantemente sulla responsabilità genitoriale allorché appunto ci si trovi in presenza di violazione di doveri o di abuso degli stessi da parte di uno o di entrambi i genitori.
In questi casi, a differenza di altre situazioni, il Tribunale dei Minorenni allorché sia terminato il processo di separazione o divorzio, avanti al Tribunale Civile può anche modificare e travolgere i provvedimenti già assunti dal Giudice del Tribunale Civile ove ritenga che la situazione sia di tale gravità da consigliare un nuovo intervento coattivo nei confronti del genitore responsabile di comportamenti così gravi da legittimare la decadenza o la riduzione della responsabilità genitoriale.
I FATTI DI CAUSA
La questione nasceva in quanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l’apertura di un procedimento per escludere o limitare la potestà a tutela del minore in considerazione dei gravi problemi psichici della madre e della scarsa collaborazione del padre non convivente.
Il Tribunale acquisite le segnalazioni ai Servizi Sociali e la relazione del Consulente Tecnico, sentita la zia materna intervenuta spontaneamente nel procedimento, limitava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori collocando il minore unitamente alla madre presso una comunità educativa, prevedendo che gli incontri tra padre e figlio avvenissero con modalità protette e proseguendo con una Consulenza Tecnica sulla capacità genitoriale al fine di individuare il miglior progetto di tutela del figlio.
A fine 2019 il Tribunale esaminata la Consulenza Tecnica, la nuova relazione dei servizi sociali e quella della comunità presso cui era stato posto il minore (rapporto dal quale risultava l’esito negativo del percorso intrapreso dalla madre) riteneva inopportuna l’audizione del minore al di sotto dei 12 anni in ragione della complessità della situazione familiare e confermava l’affidamento del minore al Comune, limitando la responsabilità dei genitori relativamente al collocamento, all’istruzione, all’educazione ed alla salute.
Il Tribunale dei minori inoltre incaricava l’ente affidatario di provvedere al collocamento del minore presso una famiglia affidataria a regime etero familiare per i successivi due anni, salvo eventuale proroga, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti tra il minore ed entrambi i genitori separatamente con modalità osservate e protette e monitorando la qualità degli incontri.
Infine regolamentava gli incontri con gli altri familiari assicurando il mantenimento della presa in carico della madre da parte dell’autorità protetta ed ogni altro sostegno ritenuto necessario inclusi quelli farmacologici.
La Corte d’Appello di Milano in sede di impugnazione, veniva investita dalla questione da entrambi i genitori ed anche dalla zia, ma respingeva le eccezioni confermando il decreto nel 2020.
Ricorrevano in Cassazione con numerosi motivi tutte le parti entrando nel merito della complessa vicenda ed eccependo soprattutto che, al minore nel processo non era stato nominato alcun curatore speciale in violazione del principio in cui il minore era parte sostanziale nel processo e quindi egli aveva diritto ad una adeguata difesa ed a una rappresentanza.
Ciò in quanto il minore era portatore di un interesse potenzialmente in contrasto con quello dei genitori e dunque non poteva il Tribunale e poi la Corte d’Appello pronunciare senza un curatore del minore preventivamente nominato.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Cassazione con una lunga ed articolata decisione rilevava che il minore va considerato una vera e propria parte nel giudizio in quanto è titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale.
Come tale egli ha, al pari dei genitori, diritto ad una difesa tecnica ed anzi la previsione di cui all’art. 336 comma 4° c.c. costituisce un innovazione introdotta dal legislatore, proprio al fine di valorizzare, relativamente al minore, la natura di parte, oltre che in senso sostanziale anche in senso formale.
Ciò in tutti quei casi in cui si deve decidere sulla decadenza o sulla limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 330 e 333 c.c.
In tal senso l’art. 336 c.c. all’ultimo comma, quando statuisce che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori del minore sono assistiti da un difensore”, fa sicuramente riferimento anche ai provvedimenti ablativi di cui agli articoli suddetti relativi alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale.
Accertato tale principio che corrisponde anche all’indicazione della Corte Costituzionale, ne consegue che nei giudizi concernenti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 suddetto nella sua attuale formulazione deve essere interpretato nel senso di richiedere sempre la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio.
Nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina il procedimento deve ritenersi radicalmente nullo ex art. 354 comma 1° c.p.c. e la causa va rimessa al primo Giudice.