A poco a poco la giurisprudenza sta rivedendo, o più esattamente demolendo i principi che erano stati fissati dalla famosa decisione della Cassazione n° 11504 del 2017 con la quale era stato escluso il diritto all’assegno divorzile in favore della donna ritenendo che il matrimonio facesse cessare ogni obbligo vicendevole.
Ciò con la sola eccezione della mancanza di un reddito adeguato, reddito che secondo la giurisprudenza di merito era stato indicato in circa € 1.000,00.
Dunque al di sopra di tale soglia l’assegno divorzile non doveva più tenere conto del tenore di vita, ma doveva semplicemente essere negato.
La questione è stata rivista per l’ennesima volta sulla base del ricorso di una donna la quale, pur avendo ottenuto dalla Corte d’Appello il riconoscimento dell’assegno divorzile di € 1.000,00, lamentava che la somma non fosse adeguata tenendo conto che, ove il marito era riuscito a raggiungere rilevanti soglie reddituali, tale situazione derivava proprio dal fatto che la stessa aveva rinunciato ai propri studi ed alla carriera universitaria dedicandosi ai figli.
In sostanza la donna lamentava la violazione della legge divorzile per non avere il giudice d’appello valutata la disparità economica fra le parti ed il contributo personale che ella aveva dato al benessere familiare, proprio perché aveva rinunciato agli studi universitari per dedicarsi alla figlia.
Inoltre rilevava la donna che il giudice d’appello aveva omesso di esaminare le situazioni economiche delle parti in comparazione fra loro e si era limitato in modo apodittico a fissare un assegno senza alcun parametro o paragone fra le posizioni dei due ex coniugi.
LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE POSIZIONI
Va ricordato che dopo la famosa sentenza del 2017 la Cassazione era tornata sul punto a Sezioni Unite per dirimere le controversie che erano sorte un po’ in tutti i Tribunali, laddove si erano di colpo riaperte tutte le posizioni che si erano consolidate con le decisioni pregresse e soprattutto per compensare quelle situazioni in cui, pur non tenendosi conto del tenore di vita, tuttavia si doveva ben considerare le partecipazione della donna al menage familiare, durante la vita in comune.
In tal senso la Cassazione a Sezione Unite con sentenza 11/07/2018 n° 18287, aveva sostenuto che l’assegno divorzile dovesse avere sicuramente una funzione assistenziale come statuito dalla Cassazione nel 2017, ma in pari misura doveva anche attribuirsi all’assegno una funzione compensativa e perequativa.
In sostanza secondo la Cassazione il giudizio doveva valutare le opposte posizioni economiche delle parti e soprattutto doveva esaminare se, nella formazione del patrimonio comune e quindi nel raggiungimento dei livelli economici, l’apporto della donna avesse contribuito in modo determinante, valutando anche la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.
IL RIPENSAMENTO DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza n° 31359 del 02/12/2019 la Cassazione accoglieva il ricorso della donna ritenendo come avesse errato la Corte d’Appello in quanto non aveva provveduto a comparare le posizioni economiche del marito e della moglie e soprattutto non aveva esaminato il contributo fornito dalla donna nella conduzione della vita familiare, nella formazione del patrimonio comune, nonché nei livelli economici raggiunti dal marito.
SI TORNA ALLE ORIGINI
A questo punto non può non notarsi tuttavia che, riaprendo le porta ai criteri compensativi, perequativi oltre che assistenziali dell’assegno divorzile, si sta tornando a quello che era il regime anteriore, vale a dire nel rapportare l’assegno divorzile al tenore di vita goduto dalla famiglia.
Ciò anche se tale criterio ora viene giustificato sotto forma di valutazione del contributo fornito da ciascun coniuge alla conduzione di vita familiare ed alla formazione del patrimonio.
Mutatis verbis la sostanza non cambia.