Uno dei motivi che legittimano la richiesta di aumento dell’assegno è quello dell’incremento delle spese scolastiche ed in particolare delle spese universitarie che in genere sono particolarmente onerose e non previste al momento della separazione.
La questione è stata ripresa dopo innumerevoli decisioni della Cassazione dalla sentenza n° 21726 depositata il 06/092018 con la quale sostanzialmente veniva autorizzato l’aumento dell’assegno per le spese universitarie della figlia.
LE SPESE SCOLASTICHE
La questione si pone sotto un duplice profilo, da un lato valutando se gli oneri previsti corrispondano alle capacità economiche del genitore obbligato e dall’altro valutando se è possibile imporre al genitore obbligato un tipo di scuola talvolta non condiviso, (raramente i padri condividono scelte di istituti particolarmente onerosi). Nel caso dell’Università pubblica non sussistono particolari problematiche sulla legittimità della prosecuzione degli studi, laddove è sicuramente diritto dei figli migliorare il proprio livello scolastico.
In genere il Tribunale sotto tale profilo accoglie la domanda di aumento del contributo, allorché si dimostri di dover sostenere oneri maggiori rispetto quelli sostenuti in precedenza.La questione invece si pone allorché si scelga altro Istituto Universitario magari lontano dal posto di residenza, dando luogo ad oneri non previsti e non prevedibili per gli spostamenti o per la sistemazione dello studente fuori sede.
LE VERIFICHE DEL GIUDICE
La Cassazione dopo vari orientamenti si è uniformata statuendo i seguenti principi (Cass. n° 16175 del 30 luglio 2015; Cass. n° 4753 del 23 Febbraio 2017).
Innanzi tutto il giudice è tenuto a verificare non solo la rispondenza delle spese all’interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità prevista, ma anche la sostenibilità della spesa rapportata alle condizioni economiche del genitore.
In tal senso la giurisprudenza, soprattutto allorché il padre si era sempre mostrato disinteressato alle vicende del figlio, ma interveniva solo per opporsi all’iscrizione universitaria fuori sede ritenuta troppo costosa, confermava la legittimità del decreto ingiuntivo richiesto dalla madre per recuperare le somme sostenute.
Tuttavia la Cassazione ha precisato che, di norma, trattandosi di una decisione straordinaria, essa debba di norma ottenere il consenso anche del genitore obbligato.
In caso di contrasto, e fermo restando l’obbligo del genitore che ha sostenuto la spesa, di dover dimostrare di aver richiesto preventivamente l’autorizzazione all’altro, ma inutilmente, potrà ottenere il contributo economico tramite il giudice.
Tale interpretazione è quella che è in linea con la giurisprudenza corrente in materia del diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge collocatario, o con il quale vivano i figli maggiorenni, ma non ancora autonomi, alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse della prole.
Il giudice però, allorché manchi la concertazione preventiva, è tenuto, come si accennava, a verificare la rispondenza delle spese non solo all’interesse del figlio, ma anche a valutare la commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità ed alla sostenibilità dell’onere rapportato alle condizioni economiche dei genitori.
L’ANTICIPAZIONE DEL DENARO
Fermo restando che non può attribuirsi valore ostativo al semplice rifiuto di partecipare alle spese, perché in siffatta maniera, si impedirebbe al figlio, sia pure maggiorenne, di proseguire negli studi a lui confacenti, tuttavia non può automaticamente ritenersi che il genitore che abbia anticipato gli oneri abbia diritto al recupero, se non previa valutazione del Tribunale.
In caso di rifiuto, il genitore favorevole, dovrà anticipare sicuramente le spese relative agli studi universitari, senza perciò comprimere il diritto di difesa del genitore non consenziente, potendo poi ottenerne il rimborso. Di contro, il genitore contrario, potrà far valere ed accertare il proprio diritto ad opporsi proprio davanti al giudice.
Tuttavia allorché la contestazione del padre (vedasi anche Cass. 10 Giugno 2016 n° 12013) all’iscrizione della figlia sia consistita soltanto in un sostanziale disinteresse e non vi sia stata alcuna contestazione specifica o giustificata circa la spesa necessaria, l’esame del giudice dovrà limitarsi a valutare se la capacità economica del genitore tenuto al mantenimento ed alle spese scolastiche sia adeguata, non potendosi imporre ad un genitore di sostenere sicuramente oneri al di sopra delle proprie capacità economiche.
Ciò in quanto, pur dovendosi tutelare gli interessi dei figli, non si può pregiudicare quello dei genitori.
Allorché tale capacità economica sussiste, andrà sempre tenuto conto del diritto del figlio a mantenere il tenore di vita del quale avrebbe goduto in costanza dell’unione fra i genitori, ipotesi nella quale egli avrà il diritto a proseguire negli studi, sostenere adeguatamente gli esami e godere del contributo economico correlato al tenore della famiglia.
LE BORSE DI STUDIO
Affinché possa essere concesso l’aumento dell’assegno per gli studi universitari, oltre le caratteristiche di cui si è detto deve mancare ovviamente l’autonomia economica da parte dell’interessato.
Infatti la Corte di Cassazione ha precisato che, ove il rimborso delle spese universitarie, non venga riconosciuto dal padre in favore del figlio iscritto all’università, tuttavia il richiedente debba fornire anche prova della mancanza dell’autonomia economica del figlio maggiorenne.
In particolare ove il giovane, sia pure per meriti propri, percepisca una borsa di studio che gli permetta adeguatamente di recarsi presso l’università anche fuori sede, nessun contributo deve pesare sui genitori.
La Suprema Corte in particolare rigettava la domanda di aumento dell’assegno in quanto lo studente universitario fuori sede, godeva di una borsa di studio di circa € 3.000,00 e dunque pur essendosi dimostrato l’aumento delle spese per l’università e l’alloggio, tuttavia non si era dimostrata l’incapacità economica del figlio di far fronte a tali oneri, laddove le maggiori spese risultavano sostanzialmente compensate dalla borsa di studio concessa.