Allorchè i coniugi abbiano prescelto il regime di comunione dei beni, tutti gli acquisti effettuati dall'uno e dall'altro si considerano in comproprietà pro indiviso di entrambi.
Le cause di esclusione della comunione sono tassative: per escludere un bene dalla comunione non solo è necessaria la presenza dell'altra parte che rinunci al proprio diritto, ma altresì che ci si trovi in presenza di una delle condizioni statuite dalla legge per detta esclusione.
Il regime patrimoniale e legale della famiglia in mancanza della diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162 c.c. è costituito dalla comunione dei beni.Dunque in assenza di apposita convenzione matrimoniale a partire dalla legge n°151/75 il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni. Conseguentemente se i coniugi all’atto del matrimonio o successivamente con atto notarile non prescelgano il regime di separazione dei beni, qualunque acquisto diverrà automaticamente di entrambi pro indiviso.
Va detto che in realtà non si tratta di una comunione universale, vale a dire che non tutti i beni di un coniuge divengono automaticamente di proprietà dell’altro, in quanto alcuni beni o per la loro destinazione o per la data in cui sono stati acquistati, fuoriescono dalla comunione ed rimangono nella proprietà esclusiva di ciascuno.
I BENI PERSONALI
Non costituiscono oggetto della comunione dei beni e sono di diritto beni personali del coniuge:
a) i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario ;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo e il trasferimento dei beni personali sopra elencati o con uno scambio purchè ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
LA DICHIARAZIONE DELL’ATTO NOTARILE
Dunque per escludere il bene dalla comunione legale è necessario dichiaralo espressamente nell’atto di acquisto e deve sussistere una delle cause specificatamente previste dalla legge.
Nel caso esaminato dalla giurisprudenza e di recente dalla Cassazione (n°11668 del 05/2018), nell’atto notarile il marito aveva dichiarato espressamente che l’immobile fuoriusciva dalla comunione dei beni e quindi doveva considerarsi bene in proprietà esclusiva.
La questione a causa dei contrasti tra gli ex coniugi, finiva all’attenzione del Tribunale ed infine della Suprema Corte in quanto la donna riteneva che non avendo partecipato all’atto, l’immobile dovesse comunque considerarsi in comunione dei beni. Tale è la tesi che veniva accolta dalla Cassazione.
Infatti la Suprema Corte chiariva che vi erano due difetti nella situazione posta all’attenzione dei giudici per ritenere che il bene fosse di proprietà esclusiva del marito.
Da un lato non era sufficiente la mera dichiarazione dell’interessato nell’atto notarile per escludere la comproprietà (la moglie non aveva partecipato alla stipula).
Dall’altro sarebbe prevalsa la comunione in ogni caso, perché, anche se la moglie fosse stata presente e avesse aderito, non sarebbe stato comunque bastevole limitarsi ad affermare che l’immobile veniva acquistato con denaro esclusivo del marito, ma doveva indicarsi una delle condizioni espressamente statuite dalla legge che andava riportata nell’atto.
In assenza di entrambi tali necessari presupposti, l’immobile doveva considerarsi in comproprietà e quindi il cinquanta per cento del bene doveva essere attribuito alla donna.