In modo diametralmente opposto a quelle che erano state tutte le decisioni fino ad oggi assunte dalla Cassazione, l’ordinanza del 23/10/2017 n° 25074 ha concesso l’assegno divorzile ad una donna nonostante la convivenza con il nuovo compagno.
La decisione si pone in contrasto con le numerose sentenze precedenti che viceversa avevano ritenuto come l’instaurazione di una nuova famiglia comportasse il venir meno per sempre automaticamente di ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno.
Ci si chiede se i giudici della Cassazione parlino tra loro, almeno quando vanno al bar nel Palazzo della Corte Suprema. Data la pubblicazioni di sentenze opposte per le medesime fattispecie, legittimamente se ne deve dubitare.
L’orientamento consolidato
Se il coniuge intraprende dopo la separazione od il divorzio una convivenza stabile con un nuovo compagno, si presume la creazione di una nuova famiglia e vengono a cessare conseguentemente i valori di solidarietà che imponevano all’altro coniuge di versare l’assegno divorzile.
L’ex coniuge che decida quindi di iniziare una relazione ed una convivenza è ben consapevole che questa escluderà ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale dovrà considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
Ciò si noti anche se la convivenza viene a cessare in seguito.
In questo senso ricordiamo ex multis, Cass. n° 6855 del 03/04/2015 Cass. n° 19345 del 29/02/2016, ecc.
La Suprema Corte in sostanza ritiene, allorché sussista una situazione stabile di convivenza e cioè sia nata una nuova famiglia, sia pure di fatto, portatrice di valori di solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, che il diritto a percepire l’assegno in base all’adeguatezza dei mezzi del proprio ex coniuge in funzione del tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale, viene meno di fronte alla nuova realtà.
LA QUESTIONE IN CONTESTAZIONE
Nella fattispecie esaminata, la Corte Suprema questa volta si è mostrata di diverso avviso.
Il tutto era partito da una sentenza del Tribunale di Chieti che dichiarando cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalla donna aveva escluso che questa avesse diritto all’assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con altro uomo.
La Corte d’Appello dell’Aquila viceversa con sentenza del 2015 aveva accolto parzialmente l’impugnazione della ex moglie avverso la decisione del Tribunale di Chieti rilevando che, dalle prove espletate, non poteva evincersi altro che l’esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per vari mesi.
Tuttavia mancava il riscontro probatorio sugli apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della donna.
L’OPPOSIZIONE DEL MARITO
Il marito, ricordando che la Cassazione era sempre stata di segno contrario, eccepiva giustamente che pretendere ed accollare al coniuge divorziato la dimostrazione “diabolica” della continuità di apporti di natura economica forniti dall’attuale convivente alla ex moglie, fosse profondamente ingiusto.
Ciò in quanto l’unico compito del ricorrente non poteva che essere quello di dimostrare l’esistenza della convivenza da un sufficiente lasso temporale e non certo si potevano accollare al marito, accertamenti all’interno della nuova famiglia per lui ovviamente impossibili.
In sostanza era assurdo imporre al ricorrente divorziato l’onere di andare a controllare se ed in che misura il nuovo compagno versasse denaro alla ex moglie.
Dunque censurava la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello che in sostanza gli imponeva di accertare se la relazione sentimentale instaurata dalla donna con il nuovo compagno configurasse o meno una famiglia di fatto, basata secondo le parole della Corte “su un progetto ed un modello di vita comune e caratterizzata da stabilità e continuità con un adeguato supporto economico” e in sostanza se la ex moglie ricevesse un apporto economico dal nuovo compagno,oppure si trattasse di un mero rapporto di convivenza.
LA NUOVA TESI DELLA CORTE SUPREMA
La Corte di Cassazione singolarmente non accoglieva il ricorso del marito rilevando che non poteva censurarsi la sentenza impugnata.
Ciò in quanto la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i sopradetti connotati, spetta in linea di principio al coniuge onerato “come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile”.
Dunque in sostanza secondo tale (isolata) sentenza i giudici pretendevano una prova ulteriore e cioè non solo quella dell’esistenza della convivenza more uxorio, ma anche della sussistenza di un adeguato apporto economico da parte del nuovo compagno.
Ciò con buona pace del marito che, confidando in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, inutilmente, ricorreva alla Cassazione, ma che invece dovrà continuare a vita a versare un assegno divorzile, all’ex coniuge.