Con l’introduzione della negoziazione assistita (D.L. n. 132/14 convertito con modificazione della legge n. 162/14), è stata attribuita agli avvocati, in caso di consenso tra coniugi, la facoltà di poter presentare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Civile, l’accordo stipulato fra i clienti (con infelicissima espressione, definita convenzione di negoziazione assistita), con la quale appunto vengano regolamentate le statuizioni relativamente ai figli, alla casa coniugale, al mantenimento ed ad ogni altro rapporto tra loro intercorrente.
SEPARAZIONE E DIVORZIO SENZA AVVOCATO
Accanto a tale procedura il cui ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato per parte a garanzia dell’imparzialità degli accordi, visto che non è previsto che i coniugi compaiano avanti al Giudice, l’art. 2 della legge ha introdotto una forma di separazione o divorzio “semplificati” che può essere conclusa dagli stessi coniugi recandosi semplicemente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e dichiarando di volersi separare o divorziare (scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio).
I LIMITI DELLA PROCEDURA
Dunque i coniugi, anche senza il patrocinio dell’avvocato (il cui aiuto può comunque essere richiesto) depositano all’Ufficiale dello Stato Civile la “dichiarazione” che essi vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
In tal caso tuttavia l’Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li deve invitare a comparire avanti a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione della domanda, per la conferma dell’accordo; la mancata comparizione dei coniugi dopo tale periodo di riflessione, equivale a mancata conferma dell’accordo.
La procedura diretta, senza assistenza degli avvocati, è tuttavia sottoposta a due rilevanti limitazioni.
Da un lato che non sussistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti e dall’altro che “l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale”.
Il Ministero dell’Interno, immediatamente dopo la conversione in legge, emetteva una circolare precisando che dunque non era ammissibile la procedura nell’ipotesi in cui venisse statuito fra i coniugi un assegno di mantenimento o divorzile.
Successivamente rimangiandosi quanto detto, emetteva una seconda circolare (la n. 6 del 24/04/2015), con la quale revocava la precedente e considerava possibile la procedura anche allorchè fosse previsto l’obbligo di pagamento di una somma di denaro mediante un assegno periodico, sia in tema di separazione che in tema di divorzio.
LA PERICOLOSITA’ DI UNA SIMILE INTERPRETAZIONE
Avverso tale circolare, che veniva fortemente criticata dai più, veniva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo da alcune associazioni a tutela della famiglia e dei minori rilevando che la legge era stata male interpretata, nel senso che la frase “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” dovesse riguardare anche la determinazione di un assegno di mantenimento o di un assegno divorzile.
Facevano notare i ricorrenti che tale preclusione è prevista proprio dalla ratio della norma che ha lo scopo di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo, dinanzi all’utilizzo di una procedura di separazione e divorzio, che in ragione della sua semplificazione, sarebbe suscettibile di provocare storture e potenziali violazioni dei diritti fondamentali dei coniugi stessi.
Tra l’altro va tenuto conto che l’Ufficiale di Stato Civile non ha le cognizioni necessarie per comprendere la gravità della determinazione o meno di un assegno di mantenimento o divorzile più o meno elevato, considerate anche le conseguenze previste dalla legge penale dall’art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno, ma anche a tutte le conseguenze connesse con la presenza o meno di tale assegno in tema per esempio di pensioni di reversibilità, dell’acquisizione di una parte del TFR del coniuge obbligato, dei diritti nei confronti dell’eredità, etc.
In sostanza, rilevavano i ricorrenti, la circolare violava la normativa il cui scopo era proprio quello di lasciare all’Ufficiale dello Stato Civile, soltanto quelle separazioni e quei divorzi di tipo semplicissimo, nei quali unica domanda degli interessati fosse quella di separarsi senza attribuzioni patrimoniali.
Diversamente, rimettere all’Ufficiale di Stato Civile, con una limitatissima competenza sul tema, o peggio agli stessi interessati, la valutazione circa le conseguenze di accordi patrimoniali, senza aver sentito prima un avvocato, fa venir meno ogni tutela che viceversa la presenza degli avvocati deve fornire agli interessati, in vista delle conseguenze estremamente rilevanti che il passaggio di una somma periodica o di una somma in soluzione unica può comportare in favore o contro gli interessati.
Il Tar accoglieva il ricorso facendo proprie le considerazioni delle associazioni ricorrenti.
Allo stato dunque il ricorso diretto dei coniugi all’Ufficiale dello Stato Civile può limitarsi soltanto alla mera pronunzia della separazione senza alcuna attribuzione economica.
LA SITUAZIONE NORMATIVA ATTUALE
In considerazione dell’intersecarsi della disciplina sulla negoziazione assistita, con le normative contenute nel codice civile, con la legge 898/70 sul divorzio e con le successive, attualmente dunque sono possibili i seguenti procedimenti:
SEPARAZIONE
SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART.LI 158 C.C. (Accordo dei coniugi, convocazione avanti al Presidente, visto del P.M., omologazione).
SEPARAZIONE GIUDIZIALE ART.LI 150 E SS. C.C. (Ricorso di uno dei coniugi, possibilità di richiedere l’addebito, fissazione dell’udienza, notifica, assunzione dei provvedimenti provvisori in sede presidenziale, istruttoria e sentenza finale).
SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA art. 6 D.L. 132/14 (Presentazione della domanda da parte di due avvocati, qualsiasi , accordo economico, comparizione dei soli legali avanti al Procuratore della Repubblica, nulla osta o autorizzazione, trascrizione anagrafe).
SEPARAZIONE DIRETTA DEGLI INTERESSATI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE EX ART. 12 D.L. 132/14 (Anche senza avvocati purché non vi siano figli minorenni o maggiorenni non autonomi e purché non vi siano attribuzioni patrimoniali).
DIVORZIO
RICORSO DIVORZIO CONGIUNTO EX ART. 4 COMMA 16 LEGGE 898/70 (Con uno o due avvocati al Tribunale Civile, fissazione dell’udienza e comparizione dei coniugi)
DIVORZIO ORDINARIO EX ART. 4 COMMA 2° LEGGE 898/70 (Ricorso al Tribunale con fissazione dell’udienza presidenziale, istruttoria e sentenza finale, ciascuna parte con il proprio legale)
DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 6 D.L. 132/14 (Con un avvocato per parte, qualsiasi accordo economico, nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Civile, trascrizione anagrafe)
DIVORZIO DIRETTO ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE EX ART. 12 D.L. 132/14 (Anche senza l’ausilio di un legale purché non vi siano figli minori o maggiorenni non autonomi e purché non vi siano attribuzioni patrimoniali).