Cassazione n. 22678 del 08.11.2010

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L'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla potestà genitoriale - che rappresenta non un diritto soggettivo ma un munus di diritto privato che si sostanzia nel potere-dovere di curare determinati interessi privati e pubblici del minore - e riguarda tanto i figli naturali, quanto quelli adottivi, tra loro perfettamente equiparati. I genitori (naturali e adottivi) sono tenuti a mantenere i figli prestando loro l'assistenza economica e quella morale; il suddetto obbligo non cessa per il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma perdura fino a quando questi non vengano avviati ad una professione, ad un'arte o a un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.

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