Proposta congiuntamente, con ricorso , dal coniuge divorziato e titolare di assegno divorzile, domanda di attribuzione della quota di propria spettanza sull' indennità di fine rapporto lavorativo dovuta all'altro coniuge, e di rivalutazione dell'assegno di divorzio percepito, il tribunale deve provvedere con decreto, e nelle forme del rito camerale, sulla domanda relativa all' indennità , e con sentenza, e nelle forme di cognizione ordinaria, sulla domanda di rivalutazione dell'assegno, che va proposta con citazione , a differenza di quanto è previsto per la richiesta concernente l' indennità di fine rapporto, che va proposta con ricorso.