Trib. Brindisi del 04 gennaio 2007

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In caso di versamento diretto da parte del terzo dell'assegno divorzile, il coniuge creditore di altre somme oltre a quelle derivanti dal divorzio potrà agire nei confronti dell'altro coniuge obbligato nei limiti di quanto disposto dall'art. 8 l. n. 898 del 1970.

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