Ben può essere autorizzato, dal g.i. del procedimento di divorzio , il sequestro dei beni del coniuge tenuto all'adempimento verso l'altro coniuge di obblighi economici nascenti da provvedimenti presidenziali emessi nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 8 della (novellata) legge divorzile, benché il sequestro sia stato richiesto facendo richiamo all'analoga norma di cui all'art. 156 c.c., allorché il coniuge obbligato si sia reso, in regime di separazione, già inadempiente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento al "partner" (così da costringere quest'ultimo a ricorrere al giudice affinché venisse ordinato al datore di lavoro del coniuge inadempiente di versare direttamente al coniuge avente diritto l'importo del mantenimento) e successivamente abbia volontariamente troncato il rapporto di lavoro, rifiutandosi, per di più, di fornire notizie sulle proprie condizioni economiche da lavoro e sui tempi di percezione del trattamento di fine rapporto