Cassazione n° 20999 del 12 ottobre 2010

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Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità , il requisito della titolarità dell'assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto.

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