Cassazione n° 17047 del 23 giugno 2008

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Il diritto alla pensione di reversibilità del "de cuius" presuppone che, in sede di scioglimento del matrimonio, l’assegno di divorzio sia stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto previdenziale è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela.

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