Corte Conti Sez. Riunite n. 7 del 07.12.2005

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Costituisce requisito per il coniuge divorziato per ottenere la pensione di  

reversibilità la titolarità del diritto ad assegno divorzile, stabilito almeno nell'"an" dal giudice del divorzio , ancorché non quantificato o non effettivamente goduto. Il giudice delle pensioni non può pronunciare neppure "incidenter tantum " sulla spettanza dell'assegno di divorzio perché la pensione di reversibilità si fonda su rapporti diversi dal rapporto interpersonale tra coniugi.

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