Cassazione n. 1501 del 27/01/2015

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L’accertamento circa il diritto ed eventualmente l’entità dell’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente conseguito in caso di continuazione del matrimonio o al quale poteva legittimamente o ragionevolmente affidarsi il coniuge più debole sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto.
Il tenore di vita precedente deve quindi desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.
In tal senso ci si può anche riferire all’assetto economico relativo alla separazione costituendo questo un indice di riferimento idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

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