Cassazione civile n. 5177 del 30.03.2012

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Presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità, da parte del soggetto istante, di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito, in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.

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