Pur dovendosi ritenere, in linea di principio, che il matrimonio della prole maggiorenne già destinataria del mantenimento a carico di ciascun genitore ne comporta l'automatica cassazione, una giovane, figlia di genitori separati, maggiorenne, studentessa, priva di ogni autonomia economica e permanentemente abitante con la madre, conserva il diritto al mantenimento nei confronti del padre, anche se essa è coniugata, ma non coabitante, con un giovane anch'egli studente e privo di ogni autonomia economica.