Cassazione civile - n. 1216 del 27 gennaio 2012

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L'assegnazione della casa coniugale a un coniuge, in seguito alla separazione , non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l'art. 6 l. 392/1978, il contratto di comodato , di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale. Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. L'art. 1808 c.c. non distingue, infatti, tra spese autorizzate e spese a iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie e urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

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