I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione di essa oppure che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, atteso che sono privi dei caratteri della decisiorietà e definitività in senso sostanziale.