L'art. 709 ter c.p.c. persegue lo scopo di meglio disciplinare le conseguenze dell' affidamento condiviso e di fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori che riguardino i figli. Ne consegue che l'inadempimento degli obblighi patrimoniali (nella specie: non puntuale né completo versamento dell'assegno di mantenimento disposto in favore delle figlie minorenni; omesso rimborso della quota dovuta per le spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse della prole minorenne) non integra gli estremi delle gravi inadempienze o degli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell' affidamento , e dunque non è punibile con alcuna delle sanzioni previste nel comma 2 dello stesso art. 709 ter.