Cassazione n. 5648 del 10 aprile 2012

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Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. l, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (cassata, nella specie, l'impugnazione per revocazione di una sentenza cha aveva disposto la separazione dei coniugi, con assegno di mantenimento in favore della moglie. Il marito aveva eccepito che la donna aveva taciuto l'esistenza di una relazione extraconiugale, da cui era poi nato un figlio, già in essere al momento della presentazione dei coniugi davanti al giudice nella causa di separazione).

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