SENTENZE
Tribunale Milano - 21 dicembre 2011
È legittima la domanda con la quale il ricorrente, collocatario dei figli nati in costanza di matrimonio, chieda la riduzione dell'assegno dovuto alla ex moglie per il mantenimento di tali figli, per essere divenuto, dopo la separazione , padre di unnaltra figlia e, di conseguenza, avere necessità di trasferirsi presso unnabitazione più ampia nella quale poter convivere con la nuova compagna e con i figli nati dalla precedente e dalla attuale unione.