In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c., le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, senza che in relazione a tale ripartizione abbia rilevanza il nuovo disposto dell'art. 155 c.c. sull'affido condiviso, in quanto l'affidamento della prole di minore età, in ordine al quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione sulla base di detto articolo, non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma, secondo l'espressa disposizione di cui all'art. 317, comma 2, c.c., interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima.