SENTENZE
Tribunale minorenni Milano - 14 marzo 2011
In ogni vicenda processuale tra i genitori afferente ai rapporti parentali, qualora la manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, l'estrema genericità delle ragioni, di merito e di legittimità, prospettate dalla parti, nonché la totale carenza di concreti argomenti rilevanti ai fini di causa rivelino, oltre ogni ragionevole dubbio, il carattere palesemente pretestuoso e meramente dilatorio della condotta processuale, ledendo il diritto costituzionale di azione e di difesa (art. 24 e 111 cost., nonché art. 6 convenzione Roma 4 novembre 1950) e violando, altresì, fondamentali interessi esistenziali dei figli minori (aventi diritto ad una normale e feconda relazione parentale, impedita, ritardata o limitata per la condotta dei genitori), l'abuso dello strumento processuale dà luogo a responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., abuso che può essere ora del tutto sanzionato, nel comune interesse privato o pubblico, anche in virtù del comma 12 dell'art. 45 l. 18 giugno 2009 n. 69, che integra e rafforza la normativa di cui alla l. 8 febbraio 2006 n. 54 a tutela soprattutto dei fondamentali diritti, personalissimi ed inviolabili, dei minori comunque coinvolti nel processo, diritti che possono essere effettivamente ed in toto protetti solo da un intervento giudiziario tempestivo e celere, ed, occorrendo, anche punitivo.