L'obbligazione di reciproca assistenza (morale e) materiale dei coniugi (art. 143, comma 2, c.c.) e quella di mantenimento del coniuge separato privo di adeguati redditi propri (art. 156, comma 1, c.c.) sebbene condividano la medesima natura assistenziale, hanno differenti presupposti (e non a caso sono previste da distinte norme). La prima costituisce effetto essenziale del matrimonio, presuppone la fisiologia del rapporto di coppia, ovvero una sua crisi non formalizzata dalla domanda di separazione e dunque non rilevante a livello giuridico ed esprime un dovere di carattere generale, che grava su ciascun coniuge nell'interesse stesso della famiglia, affinché ai bisogni di questa ultima contribuiscano entrambi i coniugi. La seconda - quella di mantenimento - è eventuale e sorge sulla base di un duplice accertamento giudiziale a carattere costitutivo, avente a oggetto l'intollerabile prosecuzione della convivenza tra i coniugi e l'impossibilità per uno dei due di conservare per sé e per i figli il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza. L'obbligazione di mantenimento , pertanto, non può preesistere alla relativa domanda giudiziale. (Nella specie, rigettata la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla moglie separata nei confronti di un atto dispositivo del marito - posto in essere anteriormente all'inizio del giudizio di separazione personale, per assenza della prova della "partecipatio fraudis" da parte dell'acquirente - la moglie aveva dedotto la violazione dell'art. 2901 c.c., potendo l'azione revocatoria essere esperita anche a tutela di un creditore non certo e determinato nel suo ammontare. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha rigettato il motivo).