Cassazione n. 2747 del 04 febbraio 2011

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Al coniuge richiedente, pur disponendo di un reddito di per sé congruo, ma non tale da consentire la conservazione dell'elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un assegno divorzile, in misura tale da assicurare - almeno in via tendenziale e parziale - il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti (nella specie, la Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza merito che aveva riconosciuto alla moglie - a titolo di assegno divorzile lo stesso importo riconosciutole a titolo di mantenimento nella separazione di euro 5.000 mensili, a carico del marito, titolare di un reddito molte volte superiore, e soprattutto di un consistentissimo patrimonio immobiliare).

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