Qualora in seno ad una famiglia in crisi fino a rendere opportuna e legittima la separazione personale dei coniugi, uno di essi, od uno dei nonni o dei congiunti più vicini e frequentati sia accusato d'avere consumato abusi sessuali ai danni di qualcuno del gruppo, maggiorenne o minorenne che possa essere la vittima, il turbamento provocato nei minori dall'apprendimento dell'accusa, turbamento sì grave da poter causare in loro perfino una rilevante malattia psicosomatica, esige che tra minori ed i congiunti prevenuti degli illeciti predetti sia interrotto ogni contatto, ovvero questo avvenga, se proprio necessario, in condizioni di controllo e di sicurezza, a prescindere, intanto, dall'accertamento della fondatezza delle accuse, o dal verificarsi, comunque, di fatti tali da provocare l'applicazione degli art. 330, 333 c.c., fermo restando che il genitore od il congiunto privato dell'esercizio del diritto di visita può sempre agire per ottenere, motivatamente, il ripristino di tale esercizio, così come può fare ricorso, ex art. 337 c.c., al g.t.