Cassazione n. 24841 del 07 dicembre 2010

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Ritenuto che la pronuncia di affidamento esclusivo ad un genitore deve ormai essere sorretta non solo da valutazioni in positivo sulla idoneità del genitore prescelto, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero sulle manifeste, rilevanti carenze dell'altro genitore, l'affidamento esclusivo al padre può essere giustificato, ignorando, tra l'altro, le relazioni dei servizi sociali, solo dalla attuale pendenza di un giudizio penale per calunnia a carico della madre che aveva, a suo tempo, accusato l'altro genitore di abusare sessualmente della figlia in tenerissima età: si tratta, invero, di fatti comunque risalenti nel tempo e che nulla hanno a che vedere con il rapporto genitoriale e con l'interesse minorile.

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