Qualora non penda alcun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione successivamente adottati ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div.), il Giudice Tutelare , nell''ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c. (strumento da considerare alternativo all'art. 612 c.p.c.), può validamente esercitare una vigilanza attiva, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi (ex art. 244 c.c.) dell'ausilio di soggetti deputati alla cura degli interessi contesi che non operino solo al fine di conoscere la situazione ma anche concretamente, per superare le eventuali resistenze delle parti all'applicazione del regime previsto.
I poteri sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c., espressamente riservati al giudice del procedimento in corso, quando, evidentemente, penda un giudizio di separazione, di divorzio, o un procedimento ex art. 710 c.p.c., non possono in alcun modo ritenersi attribuiti dal legislatore al giudice tutelare , neppure nei casi in cui sia stata omologata una separazione consensuale o sia stata già pronunciata sentenza di separazione o di divorzio, sicché il ricorso a tal fine presentato innanzi a quest’ultimo va dichiarato inammissibile.