Corte appello Milano - 11 febbraio 2008

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando le parti lese sono minori, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, ovvero la totale omissione di un contributo, sia pure di minore entità , integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre un reddito per il proprio mantenimento . Tale presunzione è suscettibile di essere superata solo laddove risulti provato che il minore disponga di redditi patrimoniali propri. In sostanza, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento.

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