L'art. 155 quinquies c.c., nello stabilire che «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che «Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto» presuppone la legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio (il quale può intervenire nei giudizi di separazione e divorzio, pur non essendone parte necessaria) alla richiesta dell'assegno, consentendo tale norma una condanna al pagamento in favore di un soggetto (il figlio) diverso di quello che ha avanzato la domanda (il genitore).